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CBD: qual è la situazione legale del cannabidiolo in Europa?

Nel novembre 2021, la Corte di Giustizia Europea (CGE) ha stabilito che il cannabidiolo, un composto derivato dalla cannabis noto come CBD, non è una sostanza stupefacente.

Questa decisione ha importanti conseguenze per la libera circolazione e la vendita di merci nell’UE, incluso il Belpaese.

Ragion per cui sempre più persone decidono di acquistare cannabis legale online in Italia e altri prodotti ad alto contenuto di CBD.

Ma qual è la situazione nel resto d’Europa?

In questo articolo cercheremo di offrire una panoramica generale in merito.

Status legale del CBD: ecco la situazione in Italia e nel resto d’Europa

Il CBD non è uno psicotropo (come il THC)

Prima di esaminare l’aspetto normativo e le sue implicazioni, soffermiamoci brevemente sulla parte scientifica. I termini ‘psicotropo’ e ‘psicoattivo’ sono usati in modo piuttosto intercambiabile.

Entrambi significano “in grado di influenzare lo stato mentale di una persona”.

Il principale ingrediente psicoattivo della cannabis è il tetraidrocannabinolo, o semplicemente THC. Questa è solo una delle tante sostanze chimiche, chiamate cannabinoidi, prodotte dalla pianta di cannabis.

La differenza sostanziale? Il CBD non è psicoattivo, dunque non provoca la tipica sensazione conosciuta come ‘sballo’.

Addirittura, gli studi sembrerebbero suggerire che il CBD ha un potenziale terapeutico nella gestione di diversi problemi di salute, tra cui come analgesico per l’artrite, come antidepressivo per l’ansia, oltre che per migliorare il benessere.

Ecco, la parte scientifica è finita. Torniamo alla questione normativa.

Corte di Giustizia Europea: il CBD “non sembra avere un effetto psicotropo”

La sentenza della Corte di giustizia europea secondo cui il CBD non è una sostanza stupefacente significa che, in pratica, gli Stati membri non possono vietare la libera circolazione dei prodotti a base di CBD, in quanto non si tratta di sostanze proibite.

In altre parole, gli Stati membri dell’UE non possono vietare la libera circolazione dei prodotti a base di CBD perché non sono sostanze proibite.

Il caso di base coinvolgeva due direttori di un’azienda che vende un prodotto da svapo a base di CBD commercializzato in Francia che utilizzava CBD ricavato da piante di canapa intere.

Gli imputati sono stati perseguiti per aver venduto il prodotto per il vaping in Francia, multati e condannati a una pena sospesa. La Corte d’appello francese di Aix-en-Provence ha deferito il caso alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), dove è stato chiesto di decidere se impedire la vendita del prodotto violasse i principi del mercato unico europeo.

Nella sua decisione, la CGUE ha esaminato se il CBD derivato dai fiori di canapa potesse essere considerato uno stupefacente. In tal caso, la Francia avrebbe avuto il diritto di vietarne la vendita.

I trattati delle Nazioni Unite sul controllo delle droghe, che sono la base delle leggi europee sulle droghe, risalgono agli anni ’60 e ’70 e non contengono riferimenti diretti alla CBD. La CGUE ha dunque rilevato che il CBD “non sembra avere un effetto psicotropo o un effetto nocivo sulla salute umana sulla base dei dati scientifici disponibili”.

Inoltre, la Corte ha stabilito che sarebbe contrario all’obiettivo generale della Convenzione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti includere la CBD nella definizione di droga, data la sua mancanza di effetti psicoattivi.

Si può capire che la CGUE ha già emesso diverse decisioni importanti. La Commissione europea ha rilasciato una dichiarazione poco dopo la sentenza, indicando che, poiché il CBD non ha proprietà psicoattive, avrebbe ripreso a esaminare le richieste di nuovi prodotti alimentari.

Ad ogni modo, rimangono molte ambiguità giuridiche e ci vorrà tempo prima che la legislazione nazionale e regionale venga aggiornata. L’ambiguità più pressante riguarda la quantità di THC psicoattivo che può essere presente nei prodotti a base di CBD.

Infatti, c’è da considerare che ogni giurisdizione tollera quantità diverse di THC.

In Irlanda, ad esempio, sono vietate anche le tracce di THC, il che equivale a un vero e proprio divieto.

E in Italia?

In Italia non esiste una vera e propria regolamentazione sul CBD.

Il CBD è una sostanza con riconosciuta attività farmacologica che non è inclusa nella tabella delle sostanze stupefacenti. Il Ministero della Salute ha spiegato che se il CBD viene usato per la produzione di farmaci, non essendo presente nelle tabelle delle sostanze stupefacenti o psicotrope, si deve applicare la normativa vigente sui medicinali.

Di conseguenza, le norme sui medicinali contenenti sostanze psicotrope, che si applicano al THC, non possono essere applicate al CBD.

Rispetto all’utilizzo del cannabidiolo nel cibo e negli integratori alimentari, questa sostanza rappresenta un vero e proprio nuovo alimento e, pertanto, ai sensi del Regolamento UE 2015/2283, richiede un’autorizzazione specifica da parte della Commissione Europea,.

Per questo motivo in Italia non possiamo annoverare il CBD tra gli ingredienti che possono essere usati per la produzione di integratori, almeno per il momento.

Infine, la normativa italiana non impedisce l’uso del CBD come ingrediente nei cosmetici. I cosmetici con CBD sono commercializzabili in Italia se sono conformi ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

Conclusioni

Questo articolo aveva il proposito di fornire una panoramica generale sulla situazione del CBD in Italia e in Europa.

Per quanto riguarda la vendita nel nostro Paese, ad oggi è possibile acquistare prodotti a base di cannabidiolo su Justbob, l’e-commerce di punta del settore che offre una vasta scelta di alta qualità e, soprattutto, nel pieno rispetto della normativa.

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